Sez. 5, Sentenza n. 43001 del 27/09/2012 Cc. (dep. 07/11/2012) Rv. 254553 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta per distrazione - Bancarotta societaria per infedeltà ptarimoniale - Rapporto di specialità reciproca - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta societaria per infedeltà patrimoniale sono in rapporto di specialità reciproca e possono quindi concorrere, con la conseguenza che l'insussistenza del secondo non comporta automaticamente l'inconfigurabilità del primo. (Fattispecie relativa all'annullamento della sentenza di non luogo a procedere che, nel ritenere l'insussistenza del reato di bancarotta da infedeltà patrimoniale in relazione alla condotta di sviamento della clientela commessa dall'amministratore della fallita, non aveva valutato l'eventuale sussumibilità della stessa nel paradigma della bancarotta patrimoniale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)