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Sez. 5, Sentenza n. 6140 del 16/01/2007 Ud. (dep. 14/02/2007) Rv. 236054 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta patrimoniale per distrazione - Reato di infedeltà patrimoniale - Rapporto di specialità reciproca - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236054-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

La condotta dell'amministratore di una società a responsabilità limitata che ceda i diritti d'autore ad altra società di cui sia pure amministratore integra il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione (art. 223 comma primo in relazione all'art. 216, comma primo, n. 1 L.F.) e non già il delitto di infedeltà patrimoniale (art. 2634 cod. civ.), con cui è in rapporto di specialità reciproca, perché è possibile un'attività distrattiva che non integri l'infedeltà patrimoniale per mancanza di conflitto di interessi e una condotta di infedeltà patrimoniale che non integri distrazione trattandosi di reati preordinati alla tutela di interessi diversi, l'uno (art. 216 L.F.) i creditori sociali, l'altro (art. 2634 cod. civ.) il patrimonio sociale. Non è pertanto in tal caso necessario per l'integrazione della bancarotta fraudolenta che la condotta cagioni il dissesto ex art. 223, comma secondo n. 1, in riferimento all'art. 2634 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 1, Legge Falliment. art. 223 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)