Sez. 5, Sentenza n. 13110 del 05/03/2008 Ud. (dep. 27/03/2008) Rv. 239394 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta per distrazione e per infedeltà patrimoniale - Possibilità di concorso - Sussistenza - Fondamento.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione addebitabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 216 e 223, comma primo, L.F., all'amministratore della società fallita, può concorrere con quello di bancarotta per infedeltà patrimoniale, previsto dal comma secondo, n. 1, del citato art. 223 L.F., in relazione all'art. 2634 cod. civ., attesa la diversità degli interessi tutelati dalle due norme anzidette (quello dei creditori sociali, quanto alla prima, e quello della tutela del patrimonio sociale, quanto alla seconda) e dovendosi altresì considerare che si perverrebbe, altrimenti, all'assurda conseguenza per cui la condotta di infedeltà patrimoniale, aggravata dal conflitto d'interessi, sarebbe punibile solo se avesse determinato il dissesto della società mentre la distrazione, commessa senza conflitto d'interessi, sarebbe punibile di per sé, anche in mancanza di un rapporto di causalità con il dissesto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)