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Sez. 1, Sentenza n. 3570 del 26/10/1968 (Rv. 336771 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM)- TRASFERIMENTI IMMOBILIARI -ATTO SCRITTO - NOZIONE - QUIETANZA- INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336771-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM)- TRASFERIMENTI IMMOBILIARI -ATTO SCRITTO - NOZIONE - QUIETANZA- INSUSSISTENZA.*

Ad integrare l'atto scritto, richiesto ad substantiam per i contratti che trasferiscono la proprieta di immobili, non e sufficiente un qualsiasi documento, ma e necessario che lo scritto contenga la manifestazione di volonta di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volonta. Tale non e una dichiarazione di quietanza, che presuppone il contratto e da la prova dell'avvenuto adempimento, ma non pone in essere il contratto stesso. (V. N. 2432-66, mass. N.324712 n.1356-66, mass. N.322702).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)