Sez. 1, Sentenza n. 3570 del 26/10/1968 (Rv. 336771 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM)- TRASFERIMENTI IMMOBILIARI -ATTO SCRITTO - NOZIONE - QUIETANZA- INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM)- TRASFERIMENTI IMMOBILIARI -ATTO SCRITTO - NOZIONE - QUIETANZA- INSUSSISTENZA.*
Ad integrare l'atto scritto, richiesto ad substantiam per i contratti che trasferiscono la proprieta di immobili, non e sufficiente un qualsiasi documento, ma e necessario che lo scritto contenga la manifestazione di volonta di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volonta. Tale non e una dichiarazione di quietanza, che presuppone il contratto e da la prova dell'avvenuto adempimento, ma non pone in essere il contratto stesso. (V. N. 2432-66, mass. N.324712 n.1356-66, mass. N.322702).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)