Sez. 4, Sentenza n. 6382 del 05/11/1981 Ud. (dep. 25/06/1982) Rv. 154387 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - LIMITE - CONTENIMENTO ENTRO LA MISURA DEL DANNO PROVATO.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - LIMITE - CONTENIMENTO ENTRO LA MISURA DEL DANNO PROVATO.*
La concessione di una provvisionale costituisce Esercizio del potere discrezionale del giudice penale e non esige una circostanziata motivazione, anche se la misura della stessa deve essere contenuta nei limiti in cui la domanda è già stata provata, come si desume dal coordinamento degli articoli 489 cod. proc. pen. e 278 cod. proc. pen. (Conf mass n 104030; (Conf mass n 112817; (Conf mass n 149734 e massime ivi citate; (contra mass n 115697; (contra mass n 133754; (contra mass. N. 149210 e massime ivi citate sulla applicabilità dell'art. 278 cod. proc. pen.).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)