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Sez. 4, Sentenza n. 114 del 23/01/1967 Ud. (dep. 28/04/1967) Rv. 104030 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - CARATTERE DELIBATIVO - MISURA IN CUI PUO ESSERE CONCESSA - INCIDENZA NEL GIUDIZIO CIVILE - CASSAZIONE - INCENSURABILITA.*
Stato
decisa il 1967-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104030-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - CARATTERE DELIBATIVO - MISURA IN CUI PUO ESSERE CONCESSA - INCIDENZA NEL GIUDIZIO CIVILE - CASSAZIONE - INCENSURABILITA.*

La concessione alla parte civile di una somma a titolo di provvisionale e sottratta alle regole sancite nel secondo comma dell'art 278 cod proc civ, secondo cui essa deve essere contenuta nei limiti della quantita per la quale il giudice gia ritiene raggiunta la prova. Invero la pronuncia circa l'assegnazione della provvisionale in Sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in Sede civile. La Determinazione della misura della somma concessa a titolo di provvisionale e rimessa alla discrezionalita del giudice di merito ed e, come tale, insindacabile in Sede di legittimita. (prima parte, contra 103502 anno 1967' seconda e terza parte, Conf 101480, anno 1966 ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)