Sez. 3, Sentenza n. 1647 del 01/06/1968 (Rv. 333440 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - FATTO DEL TERZO O DEL DANNEGGIATO - EFFICACIA LIBERATORIA - LIMITI.*
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - FATTO DEL TERZO O DEL DANNEGGIATO - EFFICACIA LIBERATORIA - LIMITI.*
In tema di attivita pericolosa il fatto del terzo o dello stesso danneggiato puo avere effetto liberatorio se escluda in modo certo il nesso causale tra l'attivita pericolosa e l'evento dannoso ma non anche quando abbia potuto concorrere alla produzione del danno inserendosi in una situazione gia di per se stessa pericolosa, per l'inidoneita delle misure preventive adottate. (V. 934-67, massima n. 327159).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)