Sez. 1, Sentenza n. 15411 del 06/07/2006 (Rv. 591493 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ | Art. 27 n. 2 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, resa esecutiva con legge 10 febbraio 1992, n. 198 - Valutazione della congruità del termine di comparizione - Criteri.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ
In tema di riconoscimento di sentenze straniere, la sussistenza del requisito prescritto dall'art. 27 n. 2, ultima parte, della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ratificata e resa esecutiva con legge 10 febbraio 1992, n. 198, ossia l'avere il convenuto contumace ricevuto la notificazione o comunicazione della domanda giudiziale "in tempo utile" alla presentazione delle sue difese, è oggetto di una valutazione discrezionale da compiersi in base alle circostanze che caratterizzano la fattispecie concreta ed indipendentemente dalle norme dei singoli ordinamenti processuali, ossia non vincolata dai termini minimi di comparizione fissati in ambito nazionale.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 16/09/1988 art. 27 n. 2, Legge 10/02/1992 num. 198
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)