Sez. 3, Sentenza n. 18238 del 28/11/2003 (Rv. 568538 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. - "Giusti motivi" - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In materia di procedimento civile, sussistono "giusti motivi" di compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92, secondo comma cod. proc. civ. qualora, pur essendo l'esito complessivo della lite del tutto favorevole ad una parte (nel caso, conduttore), risulti che la stessa ha concorso con la controparte (nel caso, locatore) alla stipulazione di un accordo "contra legem", con conseguente eterointegrazione del contratto (nel caso, di locazione di bene immobile ad uso abitativo) a suo vantaggio, pur non trovandosi nella situazione di debolezza contrattuale propria dell'aspirante conduttore che accetta una durata del contratto inferiore a quella minima legale (nel caso, durata quadriennale ex legge n. 392 del 1978) al fine di acquisire la disponibilità dell'immobile (nel caso, da essa già da tempo occupato); come pure "giusti motivi" sussistono quando la parte, pur giudizialmente vittoriosa, condivida con la controparte la "responsabilità" della lite, in considerazione della non inequivocità della pattuizione, di tenore idoneo ad ingenerare plurime possibili opzioni interpretative, che ne costituisce la fonte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)