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Sez. 1, Sentenza n. 16057 del 15/11/2002 (Rv. 558874 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Provvedimento di compensazione giustificato con la dichiarata sussistenza di giustificati motivi - Enunciazione - Sufficienza - Presunzione di legittimità - Incensurabilità in cassazione - Obbligo di ulteriormente motivare il relativo provvedimento "ex" art. 111 Cost. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558874-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Il giudice di merito può compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in cassazione; d'altra parte, con riferimento al provvedimento di compensazione delle spese per la ritenuta sussistenza di giustificati motivi non opera il principio sancito dall'art. 111 Cost., secondo cui ogni provvedimento deve essere motivato, atteso che l'esistenza di ragioni che giustificano la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)