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Sez. 3, Sentenza n. 9707 del 18/06/2003 (Rv. 564378 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Valutazione discrezionale del giudice di merito - Obbligo di motivazione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564378-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di regolamento delle spese processuali, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi. Nell'ipotesi che disponga la compensazione per giusti motivi, il giudice di merito non è tenuto a indicarli specificamente, né risulta in tal caso violato l'obbligo di motivazione, in quanto lo stesso riferimento alla sussistenza di "giusti motivi" denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale si può evincere dalle statuizioni relative ai punti della controversia. Il sindacato della cassazione in merito alla compensazione delle spese giudiziali è limitato invece ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)