Sez. 1, Sentenza n. 14216 del 14/06/2010 (Rv. 613872 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Nomina di un avvocato al minore - Rappresentante legale - Spettanza - Fondamento.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento di adozione, compete esclusivamente al rappresentante legale del minore la nomina di un avvocato per la difesa tecnica: infatti il genitore, il tutore ovvero il curatore speciale hanno anche la relativa rappresentanza processuale, non essendo il potere di agire e resistere in giudizio disponibile autonomamente rispetto alla titolarità del bene della vita per il quale la tutela giurisdizionale venga postulata; inoltre, i due ruoli restano distinti, pur quando cumulati nel medesimo soggetto che abbia il titolo, richiesto dall'art.82, secondo comma, cod.proc.civ., per esercitare la difesa tecnica.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 com. 2, Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 321, Cod. Civ. art. 357
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)