Sez. L, Sentenza n. 16436 del 03/11/2003 (Rv. 567838 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Coltivatrici dirette - Indennità giornaliera di maternità - Presupposti - Iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti - Necessità - Principio del rischio precostituito - Applicabilità alle assicurazioni sociali - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
La concessione alle coltivatrici dirette dell'indennità giornaliera di maternità, prevista dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, presuppone che al momento in cui si verifica l'evento indennizzabile la lavoratrice risulti iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti, posto che la costituzione del rapporto previdenziale avviene solo con l'iscrizione negli appositi elenchi di categoria, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, come modificato dall'art. 63 della legge 30 aprile 1969, n. 153, senza che possa trovare applicazione in materia, stante il carattere obbligatorio delle assicurazioni sociali, il principio del rischio precostituito. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva riconosciuto il diritto alla indennità giornaliera di maternità in favore di una coltivatrice diretta per la quale l'evento indennizzabile si era verificato prima della domanda di iscrizione negli elenchi, a decorrere dalla successiva data della domanda concernente la prestazione stessa).
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1987 num. 546 art. 1 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 11, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)