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Sez. L, Sentenza n. 16931 del 26/08/2004 (Rv. 576231 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Coltivatrici dirette - Indennità giornaliera di maternità - Iscrizione d'ufficio retroattiva negli elenchi dei coltivatori diretti - Diritto alle prestazioni a decorrere dall'iscrizione - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576231-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

In tema di indennità giornaliera di maternità per le coltivatrici dirette, prevista dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, una volta istituito il rapporto previdenziale con l'iscrizione negli elenchi anagrafici, anche se d'ufficio e mediante retrodatazione, per tale periodo la lavoratrice agricola ha diritto all'indennità. La retrodatazione d'ufficio dell'iscrizione negli elenchi anagrafici spiega effetti ai fini dell'obbligo del pagamento dei contributi, delle relative sanzioni e delle prestazioni, in ragione della precipua funzione assolta dalle assicurazioni sociali, di tutela del lavoratore da uno stato di bisogno, ditalché se, nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligazione di pagare i contributi e quella di erogare le prestazioni previdenziali non sono configurabili come obbligazioni corrispettive, tale principio va inteso nel senso che l'obbligo di pagare i contributi sussiste anche se non si verifica l'evento protetto, e l'ente non sia perciò tenuto ad alcuna prestazione, o che l'istituto sia tenuto a pagare le prestazioni anche in mancanza di contributi, e non può essere inteso nel senso che il lavoratore sia tenuto a pagare i contributi ma, al verificarsi dell'evento protetto, non avere diritto alle relative prestazioni.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1987 num. 546 art. 1 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 11, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)