diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4587 del 25/02/2009 (Rv. 606820 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PER PUBBLICI PROCLAMI | Principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario - Applicazione alla notificazione per pubblici proclami - Ammissibilità - Formalità.
Stato
decisa il 2009-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606820-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PER PUBBLICI PROCLAMI

Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, il principio generale secondo cui, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione per pubblici proclami. Pertanto, gli effetti della notificazione, rispetto al soggetto istante, devono intendersi rapportati al momento in cui questi abbia consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario per le attività e le formalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 150 cod. proc. civ.; diversamente, rispetto al destinatario, la notifica è destinata ad acquisire rilevanza solo in esito al perfezionamento del procedimento notificatorio, che si ha quando - esaurite le formalità del terzo comma, con il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e l'inserimento di un estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e con le ulteriori formalità disposte dal capo dell'ufficio giudiziario - l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 150, Legge 04/12/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Legge 24/11/2000 num. 340 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)