Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9486 del 09/04/2021 (Rv. 660946 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Opposizione proposta tramite servizio postale - Ammissibilità – Tempestività - Condizioni - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
L'opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689 del 1981 può essere proposta - a seguito della sentenza n. 98 del 2005 ed alla luce di quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 150 del 2011 - anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva - alla luce degli artt. 149 c.p.c. e 4 della l. n. 890 del 1982 - qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale sia intervenuta nel termine di cui al comma 1 del citato art. 22, rimanendo irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso. Ne consegue che, in tal caso, la data d'inizio della lite, anche ai fini dell'individuazione del termine lungo di impugnazione, in rapporto al discrimine temporale segnato dall'inizio del giudizio prima o dopo il 4 luglio 2009 (quale data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che all'art 46, comma 17, ha ridotto da un anno a sei mesi il termine ex art 327 c.p.c.), va correlata a quella di spedizione del ricorso e non a quella di materiale recezione del piego da parte della cancelleria, con l'iscrizione a ruolo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 6 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)