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Sez. 5, Sentenza n. 19026 del 10/09/2014 (Rv. 632386 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Coniugi - Dichiarazione congiunta dei redditi - Responsabilità solidale ex art. 17 della legge n. 114 del 1977 - Operatività anche nel caso di redditi costituiti da proventi derivanti da reato - Fondamento - Legittimità costituzionale della disciplina - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632386-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

La responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi per il pagamento dell'imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi iscritti a ruolo a nome del marito prevista dall'art. 17, quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, opera anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti di quest'ultimo siano costituiti da proventi derivanti da reato, atteso che i coniugi hanno volontariamente optato per la dichiarazione congiunta, accettando i rischi della relativa disciplina, la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta dalla Corte costitzionale (ord. n. 215 del 2004), poiché rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere ipotesi di solidarietà tributaria (purché il coobbligato non sia estraneo alla posizione del debitore principale) ed è salva la possibilità per la moglie - entro i termini decorrenti dalla notifica dell'atto con il quale ella venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei suoi confronti - di contestare nel merito l'obbligazione del coniuge.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1977 num. 114 art. 17 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)