diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1463 del 27/01/2016 (Rv. 638737 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Dichiarazione congiunta dei coniugi ex art. 17 della l.n. 114 del 1977 - Solidarietà tra coniugi co-dichiaranti - Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638737-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi ex art. 17 della l. n. 114 del 1977, e per effetto della solidarietà voluta dal legislatore, la tempestiva notifica al marito dell'avviso di accertamento, come della cartella di pagamento, impedisce qualsiasi decadenza dell'Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co-dichiarante; allo stesso modo, la pendenza del processo tra l'Amministrazione finanziaria ed il marito determina la sospensione di qualsiasi termine - di decadenza come di prescrizione - riguardo alla stessa moglie co-dichiarante, trattandosi di un condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio, sicché trovano applicazione gli ordinari principi codicistici in tema di obbligazione solidale di cui agli artt. 1310, comma 1, e 2495 c.c.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1977 num. 114 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)