Sez. 5, Sentenza n. 19896 del 15/09/2006 (Rv. 593932 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE | Dichiarazione congiunta dei redditi - Responsabilità solidale dei coniugi per imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo nei confronti del marito - Accertamento a carico del marito - Coniuge - Impugnazione - Autonoma legittimazione - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE
Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, a norma dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977 n. 114, secondo il quale gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati nei confronti del marito, mentre i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento di imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito, la moglie, coniuge codichiarante, è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito - cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per la coniuge -, venendo altrimenti vulnerato il diritto di difesa della moglie, che rimane corresponsabile delle maggiori imposte e degli accessori relativi a quell'accertamento, e non ostando a ciò la circostanza che l'avviso di accertamento debba essere notificato al marito. Perché insorga la responsabilità solidale della moglie codichiarante, quindi, non è necessario che le sia notificato l'avviso di accertamento, restando comunque inalterato il suo diritto di impugnare autonomamente, anche mediante l'impugnazione dell'avviso di mora a lei diretto, l'accertamento notificato al marito.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1977 num. 114 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)