Sez. 1, Sentenza n. 26187 del 02/07/2026 Cc. (dep. 13/07/2026) Rv. 290280-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Continuazione riconosciuta in fase esecutiva tra fatti oggetto di distinte sentenze di condanna - Sospensione condizionale della pena già concessa per uno solo di essi - Revoca automatica - Esclusione - Valutazione in ordine alla estensione o revoca del beneficio - Necessità.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
In tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, una volta riconosciuta l'unicità del disegno criminoso tra più fatti oggetto di diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., la sospensione condizionale della pena già disposta per uno dei suddetti reati non è automaticamente revocata, neppure nell'ipotesi di diritto di cui all'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., dovendosi valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente rideterminata, ovvero debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge.
Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)