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Sez. 1, Sentenza n. 15032 del 16/04/2026 Cc. (dep. 27/04/2026) Rv. 289822-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Riconoscimento in fase esecutiva della continuazione tra fatti oggetto di distinte sentenze di condanna - Sospensione condizionale della pena revocata di diritto o esclusa ex art. 164, comma quarto, cod. pen. dai giudici della cognizione - Concessione - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289822-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Il giudice dell'esecuzione che applichi la disciplina del reato continuato a più fatti oggetto di distinte sentenze di condanna può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena anche qualora, in fase di cognizione, lo stesso sia stato escluso in ragione della preclusione ex art. 164, comma quarto, cod. pen., ovvero sia stato oggetto di revoca di diritto ex art. 168, comma primo, cod. pen., salvo che i giudici non lo abbiano espressamente negato in conseguenza di una valutazione di non meritevolezza fondata sulla mancata prognosi favorevole di astensione dalla commissione di reati.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)