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Sez. 1, Sentenza n. 14013 del 09/01/2025 Cc. (dep. 09/04/2025) Rv. 287817-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Riconoscimento in fase esecutiva della continuazione tra fatti oggetto di distinte sentenze di condanna - Sospensione condizionale della pena non riconosciuta dai giudici della cognizione - Concessione - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287817-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Il giudice dell'esecuzione che applichi la disciplina del reato continuato a più fatti oggetto di distinte sentenze di condanna può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena non riconosciuto dai giudici della cognizione, salvo che questi ultimi non lo abbiano espressamente escluso in conseguenza di un giudizio fondato sulla mancata prognosi favorevole di astensione dalla commissione di reati. (In motivazione la Corte ha chiarito che se, invece, il beneficio sia stato escluso in fase di cognizione solo a cagione della dosimetria della pena, il giudice dell'esecuzione che la riconduca entro i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. può rivalutarne la concedibilità).

Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)