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Sez. L, Sentenza n. 1772 del 07/03/1990 (Rv. 465696 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SCELTA DEI LAVORATORI DA SOSPENDERE - CRITERI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465696-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SCELTA DEI LAVORATORI DA SOSPENDERE - CRITERI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

La previsione, da parte dell'art. 5 della legge 20 maggio 1975 n. 164 (provvedimenti per la garanzia del salario), dell'intervento del Sindacato, ai fini della verifica delle cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile di esse nonché del numero dei lavoratori interessati, non esclude l'originarietà e l'unilateralità del potere dello imprenditore in tema in ricorso alla cassa integrazione e di scelta dei lavoratori da sospendere, configurandosi le intese raggiunte con i Sindacati (i quali non possono disporre delle posizioni individuali dei lavoratori) come autolimitazioni del detto potere. In particolare, in tema di scelta dei lavoratori da porre in C.i.G., il potere dell'imprenditore - esclusa l'applicabilità sia dei criteri di scelta stabiliti dagli accordi interconfederali in materia di licenziamenti collettivi sia, in quanto non previsto dalla legge o da eventuali accordi, del criterio della rotazione - deve esercitarsi nel rispetto di limiti interni, i quali (comprensivi delle eventuali autolimitazioni suindicate) implicano che i lavoratori da sospendere debbano essere scelti secondo criteri obiettivi razionali e coerenti con le finalità specifiche della cassa integrazione, nonché nel rispetto di limiti esterni, quali il divieto di discriminazione ex art. 15 statuto lavoratori o per motivi politici o religiosi o per ragioni di età, sesso, Invalidità o riduzione di capacità lavorativa, oltre che nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.). mentre la violazione di tali obblighi e il difetto di razionalità della scelta (la quale dev'essere provata dal datore di lavoro) comportano l'annullabilità della sospensione ed effetti solo risarcitori, il carattere discriminatorio della sospensione medesima (il quale dev'essere provato dal lavoratore) ne comporta la nullità, con effetti ripristinatori. (V 1876/86, mass n 445159; (V 2445/85, mass n 440287; (Conf 1299/88, mass n 457468).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)