Sez. L, Sentenza n. 6290 del 01/12/1980 (Rv. 410027 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - OBBLIGO DELL'IMPRENDITORE - CONTENUTO - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - OBBLIGO DELL'IMPRENDITORE - CONTENUTO - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*
Poiche oggetto dell'Obbligo dell'imprenditore, derivante dalla legge n 482 del 1968 e esclusivamente quello di assumere il lavoratore invalido in un rapporto di lavoro ordinario, l'assunzione in un rapporto diverso (nella specie, rapporto di lavoro a domicilio) costituisce violazione delle norme sul collocamento obbligatorio, penalmente sanzionate, che determina l'annullabilita del contratto di lavoro che puo essere proposta solo dal pubblico ministero, su denuncia dell'ufficio di collocamento, entro un anno dalla data della assunzione del prestatore di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2098, Cod. Civ. art. 2128, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)