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Sez. L, Sentenza n. 6600 del 05/12/1988 (Rv. 460905 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO - PRESTAZIONE DI FATTO DEL LAVORO - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - LEGITTIMAZIONE ALLA RELATIVA AZIONE - PUBBLICO MINISTERO.*
Stato
decisa il 1988-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460905-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO - PRESTAZIONE DI FATTO DEL LAVORO - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - LEGITTIMAZIONE ALLA RELATIVA AZIONE - PUBBLICO MINISTERO.*

Ai sensi dell'art. 2098 cod. civ., il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle Disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro è, salva la applicazione delle sanzioni penali, meramente annullabile, e legittimato a chiedere l'annullamento, entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro, è soltanto il pubblico ministero, su denunzia dell'ufficio di collocamento. (V 8922/87, mass n 456248; (V 6290/80, mass n 410027; (V 5658/78, mass n 395434; (V 2286/62, mass n 253437).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2098

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)