Sez. L, Sentenza n. 6600 del 05/12/1988 (Rv. 460905 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO - PRESTAZIONE DI FATTO DEL LAVORO - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - LEGITTIMAZIONE ALLA RELATIVA AZIONE - PUBBLICO MINISTERO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO - PRESTAZIONE DI FATTO DEL LAVORO - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - LEGITTIMAZIONE ALLA RELATIVA AZIONE - PUBBLICO MINISTERO.*
Ai sensi dell'art. 2098 cod. civ., il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle Disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro è, salva la applicazione delle sanzioni penali, meramente annullabile, e legittimato a chiedere l'annullamento, entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro, è soltanto il pubblico ministero, su denunzia dell'ufficio di collocamento. (V 8922/87, mass n 456248; (V 6290/80, mass n 410027; (V 5658/78, mass n 395434; (V 2286/62, mass n 253437).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2098
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)