Sez. L, Sentenza n. 3368 del 11/04/1996 (Rv. 496933 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Contratto di lavoro stipulato in violazione della disciplina del collocamento - Nullità - Esclusione - Annullabilità su richiesta del p.m. - Sussistenza - Abrogazione dell'art. 2098 cod. civ. ad opera dell'art. 33 della legge n. 300 del 1970 - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE
A norma dell'art. 2098 cod. civ. - disposizione che non è stata abrogata dall'art. 33 della legge 20 maggio 1970 n. 300 - il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro non è nullo, ma soltanto annullabile su richiesta del pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 33 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2098
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)