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Sez. U, Sentenza n. 2 del 04/01/1975 (Rv. 373088 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - GATT - PRINCIPIO DELLA PARITA TRIBUTARIA - CRITERIO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373088-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - GATT - PRINCIPIO DELLA PARITA TRIBUTARIA - CRITERIO DI APPLICAZIONE.*

Il principio della parita tributaria stabilito dall'art quarto n 2 dell'accordo GATT va applicato avendo riguardo alle tasse ed altre imposizioni cui i prodotti stranieri vengono assoggettati nel territorio dello stato importatore con esclusione, quindi, sia dei Tributi che il prodotto abbia gia scontato nello stato di provenienza, sia dei Tributi doganali (non contemplati nella disposizione predetta) che si riscuotono per il fatto e all'atto dell'importazione salvo, in questo secondo caso, che si tratti di una imposta corrispondente ad altra che colpisce anche merci nazionali.*

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 295, Tratt. Internaz. 10/03/1955 num. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)