Sez. 1, Sentenza n. 6735 del 12/11/1983 (Rv. 431450 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - PARITÀ TRIBUTARIA FRA PRODOTTI NAZIONALI E IMPORTATI IMPOSTA DALL'ACCORDO GATT - NOZIONE - APPLICAZIONE - CRITERI.*
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - PARITÀ TRIBUTARIA FRA PRODOTTI NAZIONALI E IMPORTATI IMPOSTA DALL'ACCORDO GATT - NOZIONE - APPLICAZIONE - CRITERI.*
La parità tributaria imposta dalla norma terza (ora quarta) dell'accordo GATT 30 ottobre 1947, reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295, fra prodotti nazionali e prodotti importati, va intesa in senso globale, cioè come uguaglianza del complessivo carico fiscale che, indipendentemente dalla identità o diversità della singola imposta o della singola aliquota, grava nell'insieme sia sul prodotto nazionale che sul corrispondente prodotto straniero, in guisa da realizzare per entrambi, ma solo nel risultato finale, una uguaglianza di trattamento tributario, così che, in definitiva, il parametro di riferimento della valutazione comparativa è offerto dal "costo fiscale" del similare prodotto nazionale, risultante dal coacervo delle varie tasse o altre imposizioni interne che si scontano lungo l'intero ciclo economico, avuto riguardo alla normalità delle operazioni economiche ed al concetto di media secondo l'id quod plerumque accidit, ferma rimanendo, peraltro, l'irrilevanza, agli effetti della comparazione, dei Tributi che il prodotto estero abbia già scontato nei paesi di provenienza. Nè rileva che, al fine di accertare l'osservanza della parità tributaria, il rapporto deve essere effettuato tra prodotti merceologicamente similari, poiché il costo finale comprende tutte le vicende anteriori alla realizzazione del prodotto similare, e quindi anche i Tributi scontati nelle fasi anteriori concernenti la materia prima di base trasferita nel prodotto ed i passaggi successivi. (V 2454/83, mass n 427319; (V 4885/80, mass n 408707; (Conf 1317/79, mass n 397583; (Conf 3923/76, mass n 382595; (Conf 3403/75, mass nn 377551 e 377550; (Conf 10/75, mass nn 373109 e 373108; (Conf 2/75, mass nn 373088 e 373087; (Conf 1771/72, mass n 358731; (Conf 1196/72, mass n 357675).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947, Tratt. Internaz. 10/10/1949, Legge 05/04/1950 num. 295, Tratt. Internaz. 10/03/1955, Legge 07/11/1957 num. 1307
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)