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Sez. U, Sentenza n. 3403 del 20/10/1975 (Rv. 377551 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITA DELL'IMPOSIZIONE - ACCORDO GATT - PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI NAZIONALI E PRODOTTI IMPORTATI - CARICO TRIBUTARIO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE - REGIME TRIBUTARIO DEI PRODOTTI NELLO STATO DI PRODUZIONE - RILEVANZA - ESCLUSIONE - TRIBUTI DOGANALI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377551-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITA DELL'IMPOSIZIONE - ACCORDO GATT - PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI NAZIONALI E PRODOTTI IMPORTATI - CARICO TRIBUTARIO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE - REGIME TRIBUTARIO DEI PRODOTTI NELLO STATO DI PRODUZIONE - RILEVANZA - ESCLUSIONE - TRIBUTI DOGANALI - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'art 3, parte seconda, dell'accordo generale GATT tende a raggiungere una parita sostanziale, non formale, tra i trattamenti tributari, al fine di assicurare la libera circolazione di prodotti, con l'abolizione dei mezzi diretti o indiretti di protezione della produzione nazionale: parita, quindi, quantitativamente eguale, anche se i fattori componenti sono qualitativamente differenti. In tale valutazione comparativa non viene in considerazione il regime tributario cui i prodotti importati sono stati sottoposti nel Paese di produzione, sia perche il Paese importatore non puo vedere compromessa la sua sovranita condizionandola ai provvedimenti tributari dei paesi dai quali provengono i prodotti importati, sia perche le norme dell'accordo GATT si riferiscono esclusivamente e testualmente alle norme interne dei paesi importatori, che nel loro territorio assoggettano ad imposizione i prodotti importati. Nella valutazione del carico complessivo delle imposizioni stabilite per i prodotti importati non vengono in considerazione neppure i Tributi che si riscuotono per il fatto o all'atto dell'importazione, trattandosi di Tributi doganali non contemplati nella clausola di parita dell'accordo generale. Se pero un'imposta all'importazione corrisponde a quella che, seppur diversamente congegnata, colpisce la stessa merce all'interno - come l'IGE all'importazione rispetto all'IGE sugli Atti interni di commercio - essa deve essere considerata vera e propria imposta interna. (V 10/75, mass n 373109; 2/75, mass n 373088).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)