Sez. 3, Sentenza n. 8404 del 23/09/1996 (Rv. 499694 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE | Designazione - Conseguenza - Attribuzione di una competenza funzionale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE
La designazione del giudice di rinvio, operata dalla Corte di Cassazione a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata, attribuisce al detto giudice una competenza funzionale "ratione materiae" che non può essere modificata né dal giudice stesso del rinvio, né dalla Corte di Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)