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Sez. 3, Sentenza n. 17424 del 18/11/2003 (Rv. 568252 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568252-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

La decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, essendo l'espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, a meno che essa non sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto. (Nella specie, la S.C. ha cassato per erroneità della motivazione la sentenza di merito che aveva compensato le spese sull'assunto - contrario alla realtà al momento della decisione - che sulla questione oggetto della decisione esistesse un contrasto giurisprudenziale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)