Sez. 3, Sentenza n. 5976 del 23/04/2001 (Rv. 546261 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Reciproca soccombenza - Necessità - Esclusione - Ammissibilità anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa - Valutazione discrezionale del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
I giusti motivi di compensazione delle spese processuali non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, potendo sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa. La relativa valutazione spetta al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità quando i motivi addotti a fondamento della decisione risultino illogici o contraddittori. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso il motivo di doglianza rivolto alla sentenza di merito, la quale, nel disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, aveva posto non irragionevolmente a confronto esito del processo e assetto del rapporto da cui il processo aveva tratto origine: infatti, era stata respinta la domanda attrice, proposta dalla società proprietaria di un immobile, volta alla determinazione del canone di locazione, attesa la mancata dimostrazione che la detenzione dei convenuti traesse origine da un contratto di locazione, ma era stato rilevato che la medesima attrice era subentrata nel diritto di proprietà quando il godimento dell'immobile era già in atto e che, se essa avesse avuto piena conoscenza dei fatti, avrebbe potuto chiedere l'immediata restituzione del bene, occupato senza alcun titolo dai convenuti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)