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Sez. L, Sentenza n. 8210 del 23/05/2003 (Rv. 563496 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Fattispecie relativa a compensazione per giusti motivi ravvisati nella complessità e novità delle questioni trattate.
Stato
decisa il 2003-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563496-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

La decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, essendo l'espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, a meno che essa non sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto l'esistenza di giusti motivi - individuati nella particolare complessità e nella novità delle questioni trattate - per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado, ed ha a sua volta disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)