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Sez. U, Ordinanza n. 21657 del 28/07/2025 (Rv. 675744-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Contratto di agenzia - Indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. - Deroga convenzionale alla giurisdizione italiana in favore di giudice straniero o arbitro estero - Possibilità - Esclusione - Fondamento - Indisponibilità dei diritti ex art. 4, comma 2, l. n. 218 del 1995 - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675744-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

L'indisponibilità dei diritti che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 218 del 1995, rende nulla la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, sussiste con riferimento alla disciplina - inderogabile a svantaggio dell'agente - dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia dettata dall'art. 1751 c.c., così come sostituito dal d.lgs. n. 303 del 1991 in attuazione della direttiva n. 86/653/CEE, che ha lo scopo di impedire, nella disciplina dei rapporti tra agenti commerciali e loro preponenti, differenze tra le legislazioni nazionali tali da poter influenzare sensibilmente le condizioni di concorrenza e da pregiudicare il livello di protezione degli agenti. (Nella specie la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, ha escluso la derogabilità convenzionale della giurisdizione italiana in favore di un arbitro statunitense, in relazione alla controversia promossa da un agente di commercio per il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto).

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 18/12/1986 num. 653

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)