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Sez. 5, Sentenza n. 11186 del 10/05/2013 (Rv. 627011 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Sanzioni amministrative - Impiego di lavoratori non regolarmente denunciati - Obbligo di iscrizione a libro paga e matricola contestuale all'atto di assunzione - Necessità - Registrazione successiva all'effettivo impiego del lavoratore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2013-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627011-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO

In tema di sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l'art. 3, comma terzo, della legge 23 aprile 2002, n. 73, letto in combinato disposto con l'art. 9 bis del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510 (convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608), impone che l'iscrizione del lavoratore nel libro paga e matricola debba avvenire contestualmente all'atto di assunzione; in difetto, consegue automaticamente l'applicazione della sanzione, rimanendo irrilevante, a tali fini, che la registrazione venga effettuata in epoca successiva a quella dell'effettivo impiego del lavoratore, diversamente ricorrendo una non prevista sanatoria.

Riferimenti normativi: Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)