Sez. 3, Sentenza n. 51413 del 15/12/2015 Ud. (dep. 02/12/2016) Rv. 268380 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n.251 del 2005 - Riconoscimento della recidiva qualificata - Termine di prescrizione - Individuazione - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Per i reati oggetto di sentenza di condanna di primo grado emessa prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, trovano applicazione, in ossequio alle disposizioni transitorie della nuova disciplina sulla prescrizione, le regole dettate dal previgente art. 157 cod. pen., dovendosi tenere conto in tali casi, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, della circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva qualificata, ancorchè la sua applicazione abbia natura facoltativa. (Fattispecie di delitto ex art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come novellato con riguardo al trattamento sanzionatorio dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST., Legge 16/05/2014 num. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)