Sez. 3, Sentenza n. 23904 del 13/03/2014 Ud. (dep. 06/06/2014) Rv. 259376 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 - Fattispecie autonoma di reato - Configurabilità - Termine di prescrizione - Individuazione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
I reati previsti dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativi a sostanze stupefacenti inserite nelle vecchie tabelle 1 e 3 allegate al citato decreto, commessi prima dell'entrata in vigore della Legge 5 dicembre 2005, n. 251, o per i quali a tale data risulta emessa la sentenza di condanna in primo grado, si prescrivono, ove sia stata ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 - come modificato dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 - nel termine ordinario di sei anni ed in quello massimo di anni sette e mesi sei. (Conf. n. 27624/2014 n.m.).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 2, Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)