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Sez. 4, Sentenza n. 50047 del 24/10/2014 Ud. (dep. 01/12/2014) Rv. 261177 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Reati in materia di stupefacenti - Fattispecie di lieve entità - Fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251del 2005 - Riconoscimento della recidiva reiterata - Termine di prescrizione - Individuazione.
Stato
decisa il 2014-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261177-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Il reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come novellato con riguardo al trattamento sanzionatorio dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, commesso prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, o per il quale a tale data risulta emessa la sentenza di condanna in primo grado, si prescrive, ove sia stata ritenuta la recidiva reiterata, nel termine ordinario di dieci anni ed in quello massimo di quindici anni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST., Legge 16/05/2014 num. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)