diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 18220 del 17/09/2015 (Rv. 637044 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE | Art. 58 del c.c.n.l. comparto ricerca 1994-1997 - Rilevanza dell'anzianità pregressa maturata in altro comparto - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637044-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE

La previsione dell'art. 58 del c.c.n.l. del comparto Ricerca, Area Dirigenti 1994-1997, che limita la valutazione dell'anzianità di servizio ai fini degli scatti di anzianità al solo personale inserito nel terzo livello proveniente dalla stesso comparto, con esclusione dell'anzianità maturata dal lavoratore in altri comparti, non solo è legittima, perché nel nostro ordinamento esiste il principio della salvezza dei livelli retributivi ma non quello di conservazione dell'anzianità pregressa, ma è anche ragionevole e coerente, perché la situazione del personale che sviluppa la propria carriera all'interno del comparto Ricerca è diversa da quella del personale proveniente da altri comparti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2112, Contr. Coll. 05/03/1998 art. 50, Contr. Coll. 05/03/1998 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)