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Sez. U, Sentenza n. 22800 del 10/11/2010 (Rv. 614960 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni - Trasformazione in ente pubblico economico - Trasferimento del lavoratore presso altra Amministrazione - Pregressa posizione di comando o fuori ruolo in essa - Continuazione del rapporto di lavoro - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Riconoscimento "ai fini giuridici" dell'anzianità pregressa - Limiti - Condizioni - Ricostruzione della carriera - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614960-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE

In tema di mobilità dei pubblici dipendenti, il trasferimento su domanda ai sensi dell'art. 6, comma 4, seconda parte, del d.l. n. 487 del 1993 (convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994 n. 71) del lavoratore già dipendente dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (trasformata in ente pubblico economico per effetto della citata legge) ad una diversa amministrazione (nella specie, il Ministero degli esteri), presso la quale il medesimo prestava attività in posizione di fuori ruolo o di comando al momento della trasformazione, comporta la continuazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di destinazione, avendo luogo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto di lavoro assimilabile all'ipotesi della cessione del contratto. Ne consegue che non è fondata la pretesa del lavoratore di ottenere dal nuovo datore di lavoro il riconoscimento "ai fini giuridici" dell'anzianità pregressa maturata al momento dell'immissione nel ruolo, dovendosi procedere, in considerazione del mutamento del datore di lavoro e della disciplina del rapporto di lavoro (anche in riferimento a quella già applicabile presso l'Amministrazione delle Poste), all'inquadramento del dipendente sulla base della posizione già posseduta nella precedente fase del rapporto con individuazione dello "status" ad esso maggiormente corrispondente nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'amministrazione di destinazione, assumendo rilievo l'anzianità complessiva - come pure quelle specifiche maturate in precedenza, nonché le concrete professionalità acquisite ed ogni altro eventuale elemento significativo - nei limiti derivanti (se del caso sulla base di congrue assimilazioni) dalla disciplina vigente presso il nuovo datore di lavoro, senza ricostruzioni di carriera.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6 com. 4, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 199

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)