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Sez. L, Sentenza n. 10587 del 25/10/1993 (Rv. 484056 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - Recesso | Per mancato superamento della prova - Assoggettabilità della relativa impugnazione al termine ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Esclusione - Applicabilità di tale termine - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484056-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - Recesso

L'impugnazione del licenziamento intimato (quando non sono ancora decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro) per mancato superamento della prova non soggiace, ai sensi dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604, al termine di decadenza previsto dall'art. 6 della stessa legge, dovendo aversi riguardo, ai fini dell'applicabilità o no di tale termine, alla qualificazione data al proprio recesso dal datore di lavoro (nel cui interesse detto termine è stabilito), anziché all'effettiva natura del licenziamento stesso quale accertata, a seguito dell'impugnativa del lavoratore, con riguardo alle contestazioni circa l'esistenza e la validità del patto di prova o l'avvenuta definitività del rapporto per fine dell'esperimento o per l'applicabilità di un periodo di prova di durata minore di quella considerata dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)