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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 11 maggio 1978, causa 34/77

Decisione
decisa il 1978-05-11
ECLI
ECLI:EU:C:1978:101

Epigrafe

Nella causa 34/77 JOZEF OSLIZLOK, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Overijse, Landbouwlaan, 18 (Belgio), con gli avvocati Marcel Grégoire e Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, con studio in rue Camille Lemonnier, 68, 1060 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Tony Biever, 83, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ricorrente, contro COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Giorgio Pincherle, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra Denise Sorasio-Allo, membro dell'Ufficio legale, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il consigliere giuridico della Commissione, sig. Mario Cervino, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto: l'annullamento della decisione 21 luglio 1976 con cui la convenuta ha dispensato il ricorrente dall'impiego di direttore della direzione A presso la Direzione Generale XVI, Politica regionale, e lo ha licenziato a norma dell'art. 50 dello Statuto; l'annullamento, in quanto occorra, della decisione della convenuta 21 luglio 1976 relativa alla riorganizzazione ed all'adozione di una nuova pianta organica per la Direzione Generale XVI, nonchè l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo da lui proposto e registrato il 7 ottobre 1976, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: G. Bosco, presidente; J. Mertens de Wilmars e A. O'Keeffe, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia e gli argomenti svolti dalle parti nel corso della fase scritta si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
Il ricorrente, sig. Jozef Oslizlok, cittadino irlandese, dal 1o aprile 1973 occupava il posto di direttore della direzione A (Analisi, documentazione e obiettivi), di grado A 2, presso la direzione generale XVI (Politica regionale). Questa direzione generale comprendeva allora tre direzioni:
paragrafo 2
A Analisi, documentazione e obiettivi, diretta dal ricorrente B Coordinamento e programmi, diretta dal sig. de Castelbajac C Operazioni di sviluppo e di riconversione, diretta dal sig. Solima.
paragrafo 3
Negli anni 1975-1976, la Commissione, ad iniziativa del sig. Thomson, membro responsabile per la politica regionale, decideva di procedere alla riorganizzazione di detta direzione generale, il che dava luogo all'adozione di una nuova pianta organica, con la fusione in una nuova direzione delle direzioni A e B, di guisa che restano attualmente solo due direzioni e cioè:
paragrafo 4
Direzione A: Coordinamento e programmi, studi e analisi, cui sovraintende un direttore, assistito da un consigliere principale, l'uno e l'altro di grado A 2; Direzione B: Operazioni di sviluppo e di riconversione, cui sovraintende un direttore.
paragrafo 5
Informato con lettera del presidente Ortoli 1o luglio 1976 che la prevista riorganizzazione era atta a risolversi, per quanto lo riguardava, in una dispensa dall'impiego ai sensi dell'art. 50 dello Statuto ed invitato a presentare le proprie osservazioni, il ricorrente, in data 12 luglio 1976, rispondeva che in mancanza di dati più precisi si trovava nell'impossibilità «di presentare le opportune osservazioni», pur soggiungendo di essere «disposto a prendere in esame la possibilità d'occupare un altro posto corrispondente al suo grado ed alle sue attitudini».
paragrafo 6
Nella sessione 21 luglio 1976 della Commissione, la lettera del ricorrente veniva comunicata alla Commissione stessa.
paragrafo 7
Stando al verbale di questa riunione, la Commissione veniva informata dei posti vacanti di grado A 2 ed esaminava la possibilità d'assegnare l'Oslizlok ad un altro posto del medesimo grado in seno alla DG XVI (nuovo posto di consigliere principale) o ad altri posti vacanti in atto o potenziali a breve scadenza, ma decideva, in ultima analisi, di dispensarlo dall'impiego nell'interesse del servizio a norma dell'art. 50 dello Statuto, e di attribuirgli l'indennità di cui al predetto articolo.
paragrafo 8
Il 30 settembre 1976, il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto avverso:
paragrafo 9
1) la decisione 21 luglio 1976 avente ad oggetto la dispensa dall'impiego ed il suo licenziamento ex art. 50 dello Statuto; 2) in quanto occorra, la decisione 21 luglio 1976 relativa alla riorganizzazione ed all'adozione di una nuova pianta organica per la DG XVI «Politica regionale».
paragrafo 10
Il reclamo veniva registrato il 7 ottobre 1976.
paragrafo 11
Poiché, nel termine di cui all'art. 90 dello Statuto, il reclamo rimaneva senza esito, in data 18 marzo 1977 il ricorrente proponeva ricorso per l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione al suo reclamo. Successivamente, e cioè il 18 marzo 1977, gli veniva trasmessa una risposta, completata il 3 maggio 1977, un mese dopo la registrazione del ricorso nella cancelleria della Corte.
paragrafo 12
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1) annullare la decisione 21 luglio 1976 con cui la convenuta lo ha dispensato dall'impiego di direttore e lo ha licenziato a norma dell'art. 50 dello Statuto; 2) annullare, in quanto occorra, la decisione della convenuta 21 luglio 1976 relativa alla riorganizzazione ed all'adozione di una nuova pianta organica per la direzione generale XVI; 3) annullare il silenzio-rifiuto opposto al reclamo da lui proposto il 7 ottobre 1976 e registrato col numero 4496; 4) porre le spese a carico della convenuta.
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
dichiarare il presente ricorso parzialmente irricevibile e respingerlo in ogni sua parte; porre le spese del giudizio a carico del ricorrente.
paragrafo 5
Nella replica il ricorrente, in subordine alle conclusioni già formulate nell'atto introduttivo, chiede che la Corte voglia:
paragrafo 6
prima di statuire nel merito, autorizzare il ricorrente a provare, con tutti i mezzi consentiti, ivi compresa la prova testimoniale, ch'egli è stato tenuto all'oscuro del progetto di riorganizzazione della DG XVI, nella versione presentata alla Commissione il 26 luglio 1976, e ciò fino a dopo che fu adottata la decisione di dispensarlo dall'impiego e di licenziarlo.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Ricorso

paragrafo 1
Il ricorso s'impernia sui tre mezzi seguenti :
paragrafo 2
1) violazione dell'art. 50 dello Statuto del personale, in quanto la decisione di dispensa dall'impiego sarebbe stata adottata senza che il ricorrente potesse presentare valide difese (sentenza 30 giugno 1971, causa 19/70, Almini, Racc. 1971, pag. 631); 2) violazione dell'art. 25 dello Statuto del personale, in quanto la decisione di dispensa dall'impiego non sarebbe motivata. In proposito il ricorrente chiede che la Corte riveda la sentenza 6 maggio 1969, causa n. 17/68, Reinarz (Racc. 1969, pag. 61); 3) violazione dell'art. 50 dello Statuto del personale e sviamento di potere, in quanto l'interesse del servizio non richiederebbe né la dispensa dall'impiego né, a fortiori, il licenziamento del ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Ricorso › A — Violazione dell'art. 50 dello Statuto e dei diritti della difesa

paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che la decisione 21 luglio 1976 viola l'art. 50 dello Statuto ed i diritti della difesa in quanto la decisione di dispensarlo dall'impiego e di licenziarlo è intervenuta senza che egli sia stato messo in grado di presentare, in via preliminare, valide difese, mentre una decisione del genere può adottarsi solo dopo che l'interessato ha potuto pronunciarsi, con cognizione di causa, sugli elementi della decisione considerati determinanti.
paragrafo 2
Pur se, a termini dell'art. 50 dello Statuto, «il funzionario titolare di un impiego dei gradi A 1 e A 2 può essere dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina», la Corte di giustizia ha cionondimeno precisato nella sentenza 30 giugno 1971 (causa 19/70, Almini, Racc. 1971, pag. 631) che l'esercizio di un potere discrezionale tanto ampio implica che il dipendente nei cui confronti si intende adottare un provvedimento del genere venga previamente posto in condizioni di tutelare adeguatamente i propri interessi.
paragrafo 3
Nel presente caso di specie, il ricorrente osservava, nella lettera 12 luglio 1976, di non essere stato messo in grado, dopo la ricezione della missiva del presidente della Commissione 1o luglio 1976, di rispondere con cognizione di causa e di presentare adeguate osservazioni sulle intenzioni manifestate di dispensarlo dall'impiego nell'interesse del servizio e chiedeva per l'appunto di esser messo in grado di presentare osservazioni adeguate.
paragrafo 4
Il ricorrente ignorava in particolare ciò che sarebbe stato rivelato solo dalla decisione 21 luglio 1976, relativa alla riorganizzazione ed all'adozione di una nuova pianta organica per la DG XVI, e di cui egli prendeva conoscenza dopo la decisione di pari data relativa alla dispensa dall'impiego ed al licenziamento, e cioè che l'asserita riorganizzazione fosse diretta alla fusione delle precedenti direzioni A e B in una nuova direzione A, nell'ambito della quale veniva creato un posto di «consigliere principale», di grado A 2.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Ricorso › B — Violazione dell'art. 25, 2o comma, dello Statuto

paragrafo 1
Mentre, a termini dell'art. 25, 2o comma, ogni decisione individuale adottata ai sensi del presente Statuto dev'essere immediatamente comunicata per iscritto all'interessato e qualsiasi decisione presa a suo carico va motivata, la dispensa dall'impiego di cui il ricorrente ha costituito oggetto non è adeguatamente motivata.
paragrafo 2
In primo luogo, la decisione non indica le esigenze obiettive di servizio che possono legittimare la dispensa dall'impiego e non ci si rende conto del perché l'asserita riorganizzazione debba comportare la dispensa stessa, tanto più che in questo caso il posto soppresso viene, in realtà, conservato nella nuova pianta organica sotto la denominazione «consigliere principale».
paragrafo 3
In secondo luogo, la decisione di cui trattasi non precisa per quali motivi la dispensa dall'impiego comporti il licenziamento, escludendo la possibilità che il ricorrente sia assegnato ad un altro posto della sua categoria corrispondente al suo grado. S'impone la motivazione tanto più che il posto di «consigliere principale» assegnato alla nuova direzione A, che è un posto corrispondente al grado del ricorrente, in una direzione che in particolare ha ereditato i compiti della precedente direzione A di cui il ricorrente era direttore, è rimasto vacante ed è attualmente occupato solo «ad interim».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Ricorso › C — Sviamento di potere e violazione dell'art. 50 dello Statuto

paragrafo 1
Secondo il ricorrente, l'interesse del servizio non comportava né la dispensa dall'impiego né, a fortiori, il licenziamento e l'effettivo scopo della riorganizzazione era il suo licenziamento. Il posto del ricorrente non veniva infatti soppresso nell'ambito della riorganizzazione e sussiste sotto la denominazione di «consigliere principale», impiego che, secondo la tabella degli impieghi-tipo di cui all'art. 5 dello Statuto, corrisponde all'impiego-tipo di direttore, nella carriera A 2.
paragrafo 2
D'altra parte, le mansioni della precedente direzione A sono mantenute nella nuova direzione A, di guisa che non esistono esigenze obiettive di dispensa dall'impiego.
paragrafo 3
Poiché la lettera di notifica 1o luglio 1976 non contestava affatto le qualità individuali del ricorrente alla luce delle esigenze obiettive del servizio, è infondato e quindi illegittimo invocare l'interesse del servizio a sostegno della decisione di cui è causa.
paragrafo 4
Già queste premesse stanno ad indicare che vi è stato sviamento di potere, il quale risulta pure:
paragrafo 5
a) dal fatto che il ricorrente, primo interessato, non veniva messo in grado di esprimere adeguatamente il suo punto di vista in merito alla riorganizzazione ed alla dispensa dall'impiego; b) dal fatto che le decisioni di cui trattasi sono intervenute con rara subitaneità, in fretta e furia, alla vigilia ed anzi durante le vacanze ed a qualche mese dalla scadenza del mandato dei membri della Commissione allora in carica.
paragrafo 6
Il ricorrente precisa che, per l'ipotesi in cui la decisione 21 luglio 1976, relativa alla riorganizzazione ed all'adozione di una nuova pianta organica per la DG XVI, risultasse inscindibile da quella relativa alla dispensa dall'impiego ed al licenziamento e, pertanto, inficiata in tutto od in parte da vizi di legittimità — in ispecie da quello di sviamento di potere — e/o per l'ipotesi in cui la Corte ritenesse che la legittimità della decisione di dispensa dall'impiego e di licenziamento dipende dalla legittimità della decisione di riorganizzazione e d'adozione d'una nuova pianta organica per la DG XVI, il ricorso tende pure all'annullamento di questa decisione.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controricorso

paragrafo 1
La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso in quanto diretto all'annullamento della decisione che modifica la pianta organica della direzione generale e richiama in proposito la sentenza 16 dicembre 1964 (cause riunite 109/63 e 13/64, Müller, Racc. 1964, pag. 1300), secondo cui un provvedimento generale d'organizzazione dei servizi non può ledere i dipendenti, ai sensi dell'art. 91 dello Statuto.
paragrafo 2
L'incidenza potenziale che un provvedimento del genere può avere sulla situazione dei dipendenti e la circostanza ch'esso comporta sempre l'adozione d'un certo numero di decisioni di portata individuale, non può incrinare il suenunciato principio.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controricorso › A — Sviamento di potere

paragrafo 1
Passando, in primo luogo, all'esame del mezzo relativo allo sviamento di potere, la Commissione osserva che l'eccezione di irricevibilità da essa sollevata rende superflua la difesa nel merito per quanto riguarda la decisione di riorganizzazione della direzione generale. Essa rileva, in secondo luogo, che la prova dello sviamento di potere va imperniata su indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, che dimostrino che l'amministrazione si è servita dei poteri di cui essa dispone per fini diversi da quelli per i quali le sono stati attribuiti (sentenza 5 maggio 1966, cause riunite 18 e 35/65, Gutmann, Racc. 1966, pag. 161). La tesi del ricorrente non risponde affatto a tali presupposti.
paragrafo 2
L'inverosimiglianza della tesi del ricorrente risulta inoltre dalla constatazione che la Commissione dispone d'un potere discrezionale per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 50 dello Statuto e dal fatto che non si può pensare che l'istituzione ed i suoi uffici si siano dedicati, per oltre 18 mesi, ad una parodia di riorganizzazione, al solo scopo di giustificare una decisione individuale che la Commissione era in grado di adottare in qualsiasi momento, indipendentemente da un'operazione di portata più generale.
paragrafo 3
La Commissione sottolinea la natura eccezionale dell'art. 50 dello Statuto. A suo avviso, detta disposizione rispecchia chiaramente, con altre disposizioni (art. 29, n. 2, art. 34, n. 1, art. 43), la volontà di lasciare all'autorità che ha il potere di nomina poteri ampiamente discrezionali rispetto ai posti dei gradi A 1 e A 2, subordinando il loro esercizio alla sola osservanza dell'interesse del servizio. Inoltre, essa risulta chiaramente, d'altra parte, come il corollario ed in un certo senso come la contropartita dell'assunzione senza concorso (art. 29, n. 2).
paragrafo 4
Da queste premesse la Commissione trae due orientamenti:
paragrafo 5
le ragioni atte a giustificare la dispensa dall'impiego a norma dell'art. 50 possono consistere tanto nella presa in considerazione delle capacità, intese nel senso più ampio, del funzionario di cui trattasi, quanto in motivi tratti dalla riorganizzazione volta a sopprimere un determinato posto (sentenza 30 giugno 1971, causa 19/70, Almini, Racc. 1971, pag. 623); per quanto riguarda l'attuazione d'un provvedimento del genere, gli interessati, in mancanza d'una tutela particolare contemplata dallo Statuto, non possono aspettarsi da parte della Commissione se non il rispetto delle garanzie che valgono anche in mancanza di una norma scritta.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controricorso › B — Violazione dell'art. 50 e dei diritti della difesa

paragrafo 1
Dato che l'art. 50 dello Statuto non contiene alcuna disposizione di procedura diretta a mettere l'interessato in grado di presentare osservazioni preliminari alla decisione di dispensa dall'impiego, il ricorrente può unicamente invocare l'asserita violazione dei principi generali del diritto, ammessi dalla giurisprudenza della Corte, e più precisamente dalla sentenza Almini, già menzionata, secondo la quale il funzionario nei cui confronti s'intende adottare il provvedimento di dispensa dall'impiego va previamente posto in condizioni di tutelare adeguatamente i propri interessi.
paragrafo 2
La Commissione rileva che nella fattispecie non ricorre alcuno degli elementi la cui concomitanza nel caso di cui sopra aveva indotto la Corte di giustizia a statuire che l'interessato non aveva potuto presentare adeguate osservazioni. Non ci si può quindi lagnare, nel caso di specie, della eccessiva brevità dei termini, dato che il termine di 15 giorni fissato in via indicativa nella lettera 1o luglio 1971 è sotto ogni aspetto ragionevole.
paragrafo 3
Per di più, quando si sa che il principio della riorganizzazione della DG XVI era acquisito fin dall'inizio del 1975 e che questa era attivamente preparata da oltre un anno, è inconcepibile che il ricorrente non sia stato per nulla informato dell'operazione in programma, se non altro per il fatto che le sue funzioni l'autorizzavano a prendere conoscenza del verbale delle riunioni della Commissione. Quanto alle modalità della riorganizzazione, elaborate sotto la vigilanza del suo immediato superiore gerarchico, è inverosimile che il ricorrente non ne sia stato informato, oralmente ed in via ufficiosa.
paragrafo 4
La Commissione constata, del resto, che nella lettera 12 luglio 1976 il ricorrente ha previsto tutte le possibili conseguenze dell'eventuale applicazione nei suoi confronti dell'art. 50. Egli non può quindi sostenere d'aver ignorato le implicazioni del provvedimento in progetto.
paragrafo 5
In ogni caso, osserva la Commissione, il ricorrente, nella fase del ricorso avanti la Corte di giustizia, è stato informato dell'effettiva causa del provvedimento in progetto, e cioè la riorganizzazione della DG XVI, di cui la dispensa dall'impiego che l'ha colpito costituisce la conseguenza diretta.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controricorso › C — Mancanza di motivazione

paragrafo 1
Quanto alla mancanza di motivazione di cui il ricorrente si lagna, è costante giurisprudenza a partire dalla sentenza 6 maggio 1969, causa 17/68, Reinarz (Racc. 1969, pag. 61) che le decisioni relative all'applicazione dell'art. 50 non devono essere motivate. In realtà, la decisione impugnata è motivata a dovizia e fa comunque menzione della riorganizzazione della DG XVI, da una parte, e della mancata assegnazione ad un altro posto del medesimo grado, dall'altra.
paragrafo 2
Non può sussistere obbligo di motivazione per quanto riguarda le considerazioni di merito «quindi per tutto quello che esula dell'enunciazione delle norme di legge su cui si basano le decisioni e dalla descrizione degli atti preliminari di dette decisioni» (conclusioni dell'avvocato generale nella causa 17/68; Racc. 1969, pag. 80).
paragrafo 3
Quand'anche la Corte non avesse ancora stabilito questo principio, sarebbe chiaro che la Commissione non è tenuta a motivare in se stesse le decisioni che comportano la riorganizzazione dei suoi uffici, tra cui rientra la decisione che ha colpito il ricorrente dispensandolo dall'impiego ch'egli già occupava.
paragrafo 4
Quanto al fatto che la decisione si traduce in pratica nel non assegnarlo ad uno dei posti di grado A 2 che figurano nella nuova pianta organica per la DG XVI, né ad un posto di pari grado vacante in altri uffici, questa Corte, in casi quasi analoghi, ha stabilito il principio che non si può imporre alla Commissione di rendere nota la valutazione da essa formulata sull'interessato rispetto ad altri dipendenti e, più generalmente, di far menzione di giudizi complessi relativi a casi individuali (sentenza 2 luglio 1969, causa 27/68, Renckes, Racc. 1969, pag. 265). Ammesso che questa Corte voglia modificare una giurisprudenza ben consolidata, un vizio di forma, sul piano dell'insufficienza di motivazione, non può da solo comportare l'annullamento della decisione impugnata, ove risulti che questa va confermata nel merito, senza alcun errore di diritto o di fatto (sentenza 29 settembre 1976, causa 9/76, Morello, Racc. 1976, pag. 1422).

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controricorso › D — Mancanza d'interesse del servizio

paragrafo 1
Riprendendo in esame il terzo mezzo, la Commissione contesta diversi assunti del ricorrente:
paragrafo 2
l'asserzione secondo cui il posto del ricorrente non sarebbe stato soppresso, ma sussisterebbe nella nuova pianta organica della DG XVI, è errata e non pertinente. L'autorità che ha il potere di nomina può, applicando l'art. 50, limitarsi a dispensare dall'impiego un funzionario di grado A 1 o A 2, per motivi attinenti alla valutazione delle sue capacità alla luce delle esigenze del servizio ed assegnare poi allo stesso posto un altro dipendente senza che, nel frattempo, sia intervenuta alcuna modifica del posto, quanto alle funzioni ed ai compiti che vi rientrano; inoltre, dal paragone tra la precedente e la nuova pianta organica risulta che, benché complessivamente considerato il numero dei posti di grado A 2 sia identico, i posti stessi, valutati rispetto ai compiti corrispondenti, differiscono fra loro.
paragrafo 3
Infine, quanto all'accertamento cui ha proceduto la Commissione al fine di stabilire se il ricorrente potesse venir assegnato ad uno qualsiasi dei posti di grado A 2, creati nell'ambito della DG XVI, l'atto introduttivo non contiene alcun elemento che provi l'irregolarità dell'operazione. Né la preparazione e l'esperienza precedenti del ricorrente, né la sua carriera presso la Commissione — di scarsa durata e limitata all'occupazione di un solo posto — sembrano a priori qualificare il ricorrente per uno di tali posti.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Replica

paragrafo 1
Secondo il ricorrente l'azione per l'annullamento della decisione di riorganizzazione è ricevibile o, almeno, la sua ricevibilità è legata al merito, di guisa che non si può avere una pronunzia d'irricevibilità che prescinda dall'esame del merito.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Replica › A — Violazione dell'art. 50 dello Statuto e dei diritti della difesa

paragrafo 1
Il ricorrente assume che non è stata rispettata l'esigenza secondo cui, in caso di applicazione dell'art. 50 dello Statuto, l'interessato dev'essere previamente posto in condizioni di tutelare adeguatamente i propri interessi. La lettera della Commissione 1o luglio 1976 non forniva alcuna precisazione sulle ragioni né sul contenuto della progettata riorganizzazione della DG XVI e nemmeno sui motivi di servizio che facevano sì che, nell'ambito di detta riorganizzazione, si rendesse necessario dispensare il ricorrente dall'impiego e persino licenziarlo.
paragrafo 2
La tesi della convenuta relativamente a questo punto, basata su ipotesi («è impossibile …», «è inverosimile …») indica ch'essa si rende conto del fatto che il ricorrente non era in grado, in base alla lettera 1o luglio 1976, di presentare adeguate osservazioni. È vero ch'egli era al corrente della riorganizzazione della DG XVI, come del resto, d'altre direzioni generali, ma, fino a dopo l'adozione della decisione impugnata, il ricorrente veniva tenuto nella più completa ignoranza circa il contenuto della riorganizzazione proposta alla convenuta e da questa accettata.
paragrafo 3
Il fatto che nella lettera 12 luglio 1976 il ricorrente abbia potuto prevedere le conseguenze dell'eventuale applicazione dell'art. 50 non implica ch'egli sia stato in grado di presentare osservazioni adeguate circa il concreto contenuto della riorganizzazione.
paragrafo 4
Infine, il ricorrente si chiede se sia fondata l'asserzione della convenuta secondo cui «i motivi d'interesse del servizio che dovevano portare alla riorganizzazione» sfuggono per natura alla valutazione del ricorrente. Per quale ragione il direttore di una delle direzioni interessate non dovrebbe esprimere il suo giudizio sul principio e sulla natura della riorganizzazione della direzione generale?
paragrafo 5
Quale senso ha per la convenuta l'obbligo di consentire al funzionario di presentare le proprie osservazioni su un provvedimento di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio progettato nei suoi confronti, se questi non può esprimere il proprio giudizio relativamente a ciò che l'interesse del servizio impone o comporta e se non è nemmeno indispensabile ch'egli sia informato in cosa consiste?

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Replica › B — Carenza di motivazione

paragrafo 1
Secondo il ricorrente, un dubbio sussiste quanto alla questione del se la decisione adottata a norma dell'art. 50 dello Statuto debba essere motivata.
paragrafo 2
Il ricorrente oppone alla sentenza Reinarz (6 maggio 1969, causa 17/68, Racc. 1970), richiamata dalla Commissione, la sentenza 2 luglio 1969(Renckes, causa 27/68, Racc. 1969, pag. 264) in cui la Corte ricorda, a proposito di un provvedimento di cessazione dal servizio, che le decisioni che arrecano pregiudizio vanno motivate, principio sancito dall'art. 25 dello Statuto. Detto articolo formula quest'obbligo in termini molto generali, di guisa che non si rendeva più necessario ripeterlo all'art. 50, trattandosi di decisioni che arrecano, in particolare, pregiudizio. Orbene, la decisione di dispensa dall'impiego non è adeguatamente motivata in quanto non fa menzione né degli elementi che sono stati presi in considerazione per decidere la dispensa dall'impiego né di quelli che impediscono l'assegnazione ad un altro posto di pari grado, già disponibile o destinato a divenirlo a breve scadenza. Una motivazione del genere non significherebbe per questo, contrariamente a quanto la Commissione a torto suggerisce, che vengano palesati i giudizi relativi al ricorrente rispetto ad altri dipendenti di pari grado.
paragrafo 3
La produzione da parte della convenuta del verbale della riunione 21 luglio 1976, dato e non concesso ch'essa possa sopperire all'insufficiente motivazione della decisione, indica solo che le diverse possibilità d'assegnazione del ricorrente sono state esaminate, ma non precisa ciò che ha determinato la convenuta a non assegnare il ricorrente ad un altro posto. Infine, rispondendo all'argomentazione della convenuta tratta dalla sentenza di questa Corte 29 settembre 1976(Morello,9/76, Racc. 1976, pag. 1415 e segg.), secondo cui un vizio di forma per insufficienza di motivazione non potrebbe, di per sé solo, comportare l'annullamento della decisione impugnata, ove risulti che questa va in sostanza confermata senza alcun errore di diritto o di fatto, il ricorrente osserva che, tenuto conto per l'appunto dell'ampio potere discrezionale di cui dispone in materia l'autorità amministrativa, non si può considerare come certo che la medesima decisione di dispensa dall'impiego venga adottata dopo la sentenza d'annullamento.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Replica › C — Sviamento di potere e violazione dell'art. 50 dello Statuto

paragrafo 1
Richiamandosi alla sentenza Almini, già menzionata, il ricorrente constata che, giacché nella lettera della Commissione 1o luglio 1976 non si fa cenno delle qualità individuali del ricorrente, solo le esigenze obiettive del servizio potrebbero giustificare nella fattispecie la dispensa dall'impiego ed il licenziamento.
paragrafo 2
Il ricorrente contesta l'esistenza di esigenze del genere ed osserva che la pubblicazione, successiva ai fatti di cui è causa, dell'avviso di posto vacante COM/382/77, relativo al posto di direttore della nuova direzione A «Coordinamento, programmi, studi e analisi», dimostra che i requisiti richiesti per tale posto sono identici a quelli richiesti per il posto occupato dal ricorrente. Questi ne deduce che la riorganizzazione è stata effettuata al solo scopo di consentire il suo allontanamento onde rendere possibile, a favore di un terzo, la promozione che non avrebbe potuto altrimenti realizzarsi, tenuto conto del rifiuto d'attribuire un posto suppletivo di grado A 2 presso la DG XVI. Il ricorrente insiste sulla sussistenza d'uno sviamento di potere, provato dalla fretta con cui sono stati adottati i provvedimenti censurati.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controreplica Sull'eccezione d'irricevibilità

paragrafo 1
La Commissione fa presente che la decisione di riorganizzazione di portata generale e la decisione individuale presa a carico del ricorrente sono chiaramente scindibili nell'ambito del procedimento contenzioso. Nulla osta a che, senza che si sia proceduto all'esame nel merito della decisione relativa alla riorganizzazione della DG XVI, sia annullata la decisione con cui l'art. 50 dello Statuto è stato applicato al ricorrente. Il tener presente questa distinzione ben netta non reca danno alla tutela giurisdizionale di cui fruisce l'interessato, giacché egli è in grado di sottoporre all'esame del giudice la decisione presa a suo carico o, in altri termini, le conseguenze individuali, che lo riguardano, dei provvedimenti d'ordine generale.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controreplica Sull'eccezione d'irricevibilità › A — Violazione dell'art. 50 e dei diritti della difesa

paragrafo 1
Quanto al mezzo relativo alla circostanza che il ricorrente non sarebbe stato in grado di tutelare adeguatamente i propri interessi, la Commissione obietta che si fa confusione tra la decisione di portata generale da essa emanata e quella di contenuto individuale di cui il ricorrente era destinatario.
paragrafo 2
L'esigenza formulata nella sentenza Almini è giustificata dal fatto che la dispensa dall'impiego porta a conseguenze particolarmente gravi nella situazione dell'interessato, ma quest'esigenza non può estendersi a provvedimenti di portata generale, non atti a recar danno ad un dipendente, come la riorganizzazione generale dell'ufficio cui egli appartiene.
paragrafo 3
Quand'anche il ricorrente riuscisse a dimostrare ch'egli ha ignorato perfino l'eventualità della riorganizzazione, tale dimostrazione sarebbe vana, dato che la Commissione non aveva alcun obbligo d'informarlo del contenuto del progetto ch'essa si accingeva ad esaminare. L'obbligo, stabilito dalla Corte, di porre gli interessati in condizioni di tutelare adeguatamente i propri interessi riguarda solo il loro licenziamento ai sensi dell'art. 50 dello Statuto e si limita quindi alle sole conseguenze della decisione che li riguarda individualmente.
paragrafo 4
Ciò che è decisivo nel valutare se il ricorrente abbia potuto tutelare adeguatamente i propri interessi è la conformità dei motivi fatti valere al momento in cui egli veniva informato dell'eventualità d'una decisione nei suoi confronti con quelli che hanno ulteriormente determinato la decisione stessa, condizione soddisfatta nella fattispecie: la lettera 1o luglio 1976 precisava che l'applicazione dell'art. 50 era stata contemplata in ragione della riorganizzazione degli uffici della DG XVI e la decisione 21 luglio 1976 era basata sullo stesso motivo.
paragrafo 5
La Commissione sottolinea ancora che la nuova direzione A trae origine dalla fusione delle due direzioni (A e B) già esistenti ed i compiti afferenti ad un nuovo posto di direttore raggruppano, sostanzialmente e tenuto conto degli obiettivi della riorganizzazione, quelli relativi ai due posti precedenti. La realtà della soppressione del posto del ricorrente e quindi dei motivi della decisione impugnata è così provata. Che questa decisione sia stata adottata in considerazione dei meriti dell'interessato alla luce delle esigenze di servizio non viene contestato ed è perfettamente regolare e logicamente inevitabile.
paragrafo 6
La soppressione d'uno dei posti di direttore implica che la Commissione faccia uno scrutinio per merito comparativo dei dipendenti di tale grado già assegnati alla DG XVI, onde determinare quelli che debbono restare in detto ufficio. Dal verbale della riunione della Commissione risulta che questa ha la facoltà di assegnare il ricorrente ad un altro ufficio. Spettava al ricorrente accompagnare la sua risposta 12 luglio 1976 con precisazioni sulle sue eventuali capacità in proposito.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controreplica Sull'eccezione d'irricevibilità › B — Mancanza di motivazione

paragrafo 1
La motivazione della decisione impugnata è sufficiente, anche nell'ipotesi in cui la Corte intenda porre, per le decisioni adottate a norma dell'art. 50, esigenze paragonabili od identiche a quelle affermate per le decisioni analoghe relative alla cessazione dal servizio, che hanno un diverso fondamento giuridico. La Corte di giustizia non esige dalla Commissione che questa manifesti il giudizio formulato su un funzionario rispetto ad altri e faccia menzione di giudizi complessi relativi a casi individuali. Inoltre l'obbligo di motivare va valutato con riferimento ad altre decisioni che hanno potuto colpire l'interessato ed al complesso delle circostanze in cui la decisione di cui è causa è stata adottata (sentenza 9 luglio 1969, causa 1/69, Repubblica italiana/Commissione, Racc. 1969, pag. 277). La decisione relativa alla riorganizzazione ed alla nuova pianta organica della DG XVI, come i verbali della Commissione, che sono stati prodotti, sono altrettanti elementi da prendere in considerazione. I motivi della decisione sono quindi ampiamente noti e consentono alla Corte d'esercitare in pieno il controllo sulla loro regolarità, che non è del resto contestata dal ricorrente se non a titolo di sviamento di potere.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controreplica Sull'eccezione d'irricevibilità › C — Mancanza d'interesse del servizio e sviamento di potere

paragrafo 1
La decisione basata unicamente sulla valutazione delle qualità individuali del dipendente rispetto alle esigenze obiettive di servizio non può essere costitutiva di sviamento di potere. Se l'interesse del servizio richiede che il ricorrente sia rimosso dal posto, benché questo sussista, senza cambiamento di attribuzioni, nella pianta organica della Commissione, la decisione corrispondente non è viziata da sviamento di potere.
paragrafo 2
Il ricorrente, con l'avv. E. Lebrun, del foro di Bruxelles, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio agente, sig. G. Pincherle, hanno svolto le proprie difese orali nell'udienza del 27 ottobre 1977.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 13 aprile 1978.

SENTENZA › In diritto

punto 1
L'azione è diretta all'annullamento della decisione 21 luglio 1976 con cui la convenuta ha dispensato il ricorrente, funzionario di grado A 2, dall'impiego di direttore presso la direzione A (Analisi, documentazione e obiettivi) della direzione generale XVI (Politica regionale) della Commissione e gli ha attribuito, in ragione della sua mancata assegnazione ad un altro posto corrispondente al suo grado, nella sua categoria, l'indennità di cui all'art. 50, n. 3, dello Statuto;
punto 2
essa mira del pari all'annullamento, in quanto occorra, della decisione della convenuta, pure del 21 luglio 1976, relativa alla riorganizzazione della direzione generale XVI (Politica regionale).
punto 3
Quanto alla dispensa dall'impiego ed alla decisione di non assegnarlo ad un altro posto del suo grado, il ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione dell'art. 50 dello Statuto e del principio generale dell'osservanza dei diritti della difesa, in quanto non sarebbe stato messo in grado di presentare, in via preliminare, osservazioni sull'intenzione, manifestata dall'autorità che ha il potere di nomina, di dispensarlo dall'impiego nell'interesse del servizio;
punto 4
egli deduce, in secondo luogo, la violazione dell'art. 25, 2o comma, dello Statuto, in quanto tali decisioni non sarebbero adeguatamente motivate, nonché la violazione dell'art. 50 dello Statuto e lo sviamento di potere, in quanto detta disposizione sarebbe stata applicata nei suoi confronti pur non risultando giustificata da alcuna considerazione relativa all'interesse del servizio.
punto 5
Benché il ricorrente non impugni, expressis verbis, la decisione relativa alla riorganizzazione della direzione generale della politica regionale, dagli argomenti addotti a sostegno del terzo mezzo risulta che questo è altresì diretto contro tale decisione, che sarebbe stata adottata al solo scopo di consentire il suo allontanamento;
punto 6
così formulato, tale mezzo è ammissibile anche per quanto riguarda la decisione di riorganizzare la direzione generale XVI, giacché tende a dimostrare che questa decisione, sotto parvenza di provvedimento di riorganizzazione degli uffici, mirava in realtà ad allontanarlo dall'impiego.
punto 7
È opportuno esaminare in primo luogo l'azione in quanto diretta contro la decisione relativa alla riorganizzazione della direzione generale XVI.

SENTENZA › In diritto › a) Quanto alla riorganizzazione della direzione generale della politica regionale

punto 8
Fino al giorno delle decisioni impugnate, la direzione generale XVI comprendeva tre direzioni, e cioè: A (Analisi, documentazione e obiettivi), B (Coordinamento e programmi) e C (Operazioni di sviluppo e di riconversione), il ricorrente era preposto alla prima di esse;
punto 9
risulta, tanto dal fascicolo — ed in particolare dal verbale della riunione 15 gennaio 1975 della Commissione — quanto dalle delucidazioni fornite nel corso della fase orale, in ispecie dal teste sig. R. Ruggiero, già capo della direzione generale XVI, che, fin dall'inizio del 1975, la Commissione ha deciso che si sarebbe proceduto all'esame dell'opportunità della riorganizzazione di detta direzione generale;
punto 10
per di più, dal verbale della riunione 30 giugno 1976 della Commissione risulta che il membro della Commissione incaricato della politica regionale l'ha informata delle sue intenzioni relative alla riorganizzazione della DG della politica regionale e ch'egli ha segnalato che «questa riorganizzazione vuole trarre insegnamento dal periodo sperimentale d'un anno appena trascorso dalla effettiva istituzione del Fondo europeo di sviluppo regionale. Essa mirerà, fra l'altro, a concentrare le attività della direzione generale in due direzioni anziché tre ed a rafforzare la segreteria del Comitato della politica regionale»;
punto 11
inoltre, nella nota interna 16 luglio 1976, proveniente dal presidente della Commissione e dal membro responsabile, viene segnalato che, col raggruppamento delle direzioni A e B sotto la medesima autorità, si «intendono meglio integrare le funzioni di studi e d'analisi degli sviluppi regionali, di programmazione e di coordinamento, dato che l'elaborazione d'una strategia regionale complessiva» dipende dalla perfetta interdipendenza di queste varie funzioni;
punto 12
infine, secondo le dichiarazioni rese dal teste Ruggiero, dal momento in cui, nel marzo 1975, è stato istituito il Fondo europeo di sviluppo regionale (regolamento del Consiglio 18 marzo 1975, n. 724, GU n. L 73, pag. 1, del 21. 3. 1975), si è reso necessario assegnare a tale Fondo un certo numero di dipendenti della direzione A, e questa circostanza ha contribuito a legittimare la fusione delle direzioni A e B che avevano l'una e l'altra compiti di concetto e di coordinamento, mentre la direzione C doveva, in sostanza, assumere la responsabilità della gestione del Fondo;
punto 13
da questi dati si desume che la riorganizzazione della direzione generale XVI è stata dettata da considerazioni relative all'interesse del servizio, di guisa che il ricorso, in quanto riguarda detta decisione, va respinto.

SENTENZA › In diritto › b) Quanto alla decisione di dispensa dall'impiego

punto 14
Alla riduzione da tre a due dei direttori presso la direzione generale XVI doveva naturalmente conseguire la dispensa dall'impiego di uno di essi.
punto 15
A norma dell'art. 50 dello Statuto, la dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio viene contemplata esclusivamente per i funzionari dei gradi A 1 e A 2, essa non costituisce un provvedimento disciplinare e comporta — ove l'interessato non venga assegnato ad un altro posto — l'attribuzione d'indennità destinate a salvaguardare gli interessi finanziari dei funzionari che ne sono oggetto;
punto 16
la facoltà attribuita dall'art. 50 va posta in relazione con la circostanza che, a termini dell'art. 29, n. 2, dello Statuto, i medesimi funzionari possono essere assunti con un procedimento diverso dal concorso, e che, a norma dell'art. 34, essi sono esonerati dal periodo di prova;
punto 17
ne consegue che, tanto in fatto d'assunzione quanto in fatto di dispensa dall'impiego, la Commissione gode nei loro confronti di un ampio potere discrezionale;
punto 18
un potere del genere presuppone un'ampia libertà di decisione, tanto in merito alle obiettive necessità del servizio, quanto in merito alla valutazione delle qualità individuali degli interessati e, al tempo stesso, all'esame scrupoloso degli elementi del caso specifico; questo secondo requisito è la garanzia necessaria per l'uso di detto potere con piena cognizione di causa.
punto 19
La convenuta osserva che dal verbale della sua riunione 21 luglio 1976 risulta che, dopo aver deciso la riorganizzazione della direzione generale XVI, la Commissione ha proceduto «all'esame comparativo dei funzionari di grado A 2 e del funzionario di grado A 1 a titolo personale, già assegnati a posti di direttore presso la direzione generale della politica regionale, alla luce dei requisiti richiesti per l'esercizio delle mansioni direttive nell'ambito della nuova organizzazione» e che, «previo esame dei titoli e delle attitudini di tali funzionari», essa, su proposta del presidente della Commissione e del commissario responsabile della direzione generale XVI, ha deciso, «tenuto conto dei compiti attribuiti alle due direzioni nate dalla riorganizzazione della DG generale XVI», di preporre i due altri direttori, ad esclusione del ricorrente, alle nuove direzioni A e B.
punto 20
Dal suddetto verbale risulta chiaramente che si è proceduto all'esame delle attitudini dei diversi interessati, i cui fascicoli personali erano d'altronde a disposizione dei membri della Commissione, e che è a seguito di tale esame comparativo che è stata adottata la decisione con cui veniva allontanato il ricorrente;
punto 21
è stata quindi soddisfatta la condizione posta per il corretto esercizio dell'ampio potere discrezionale riservato in materia alla Commissione e, tenuto conto della natura della competenza conferita in materia dall'art. 50, la constatazione che effettivamente si sia proceduto all'esame comparativo delle attitudini dei vari interessati risponde alle esigenze di motivazione poste dall'art. 190 del Trattato e dall'art. 25, 2o comma, dello Statuto;
punto 22
da detta motivazione si desume infatti a sufficienza, nei casi di cui all'art. 50 dello Statuto, che la Commissione ha preso in considerazione l'interesse del servizio e non si può esigere ch'essa manifesti inoltre il suo giudizio sul ricorrente in relazione a ciascuno degli altri funzionari di pari grado;
punto 23
il mezzo relativo all'insufficienza di motivazione va quindi disatteso;
punto 24
d'altro canto, la circostanza che, fin dal 1o luglio 1976, il presidente della Commissione abbia comunicato al solo ricorrente, e non ai due altri direttori, che, nell'ambito della riorganizzazione della direzione generale, la Commissione progettava di valersi nei suoi confronti dell'art. 50, non può nelle circostanze del caso di specie costituire la prova adeguata dello sviamento di potere, dato che la Commissione si è riservata la decisione definitiva fino a dopo l'esame comparativo cui essa ha proceduto;
punto 25
del pari va disatteso il mezzo relativo alla violazione dei diritti della difesa, dato che il ricorrente è stato avvertito da una lettera del presidente della Commissione del fatto che questa intendeva valersi nei suoi confronti dell'art. 50 dello Statuto ed è stato messo in grado di presentare le proprie osservazioni;
punto 26
dall'esame della sua risposta 12 luglio 1976 risulta ch'egli era sufficientemente informato della natura e delle conseguenze del provvedimento in progetto per presentare adeguati argomenti, atti a farlo eventualmente escludere, ed è assodato che i membri della Commissione hanno avuto, prima di adottare la decisione impugnata, conoscenza delle sue osservazioni.

SENTENZA › In diritto › c) Quanto alla decisione della Commissione di non assegnare il ricorrente ad un altro posto

punto 27
A termini dell'art. 50, n. 3, dello Statuto, il funzionario che si vede dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio e che non venga assegnato ad altro posto corrispondente al suo grado, nella sua categoria, gode di un'indennità;
punto 28
proprio come relativamente alla dispensa dall'impiego, la Commissione dispone, per quanto riguarda la decisione di riassegnare il funzionario ad un altro posto del medesimo grado, d'un ampio potere discrezionale;
punto 29
tuttavia, in considerazione delle conseguenze per l'interessato di una decisione del genere, la decisione di non assegnarlo ad un altro posto non può derivare automaticamente dalla stessa dispensa dall'impiego, ma va fondata su considerazioni autonome;
punto 30
l'esercizio del potere discrezionale, per quanto ampio possa essere, implica cionondimeno che il funzionario, nei cui confronti è progettata la decisione di non assegnarlo ad un altro posto di pari grado, sia in via preliminare messo in grado di far valere adeguatamente i propri interessi;
punto 31
la lettera 1o luglio 1976, benché fosse tale da consentire al ricorrente di far adeguatamente valere il proprio punto di vista in merito alla dispensa dall'impiego, non conteneva, viceversa, alcuna indicazione relativa alle possibilità di eventuale riassegnazione;
punto 32
nella risposta 12 luglio 1976 il ricorrente segnalava di esser disposto «ad esaminare la possibilità d'occupare un altro posto» corrispondente al suo grado ed alle sue attitudini e di non ravvisare ragioni obiettive che potessero giustificare il suo licenziamento;
punto 33
dal verbale della riunione 21 luglio 1976 della Commissione risulta, sotto la rubrica «C. Applicazione dell'art. 50 dello Statuto» che, oltre al nuovo posto di consigliere principale previsto per la nuova direzione A, almeno tre altri posti di grado A 2 erano vacanti o dovevano divenirlo a breve scadenza presso altre direzioni generali;
punto 34
la Commissione ha deciso che non si doveva assegnare il sig. Oslizlok ad un altro posto presso i suoi uffici senza ch'egli sia stato messo in grado di far adeguatamente valere i propri interessi in proposito;
punto 35
non fornendo all'interessato la possibilità di far presente il suo punto di vista in materia, la Commissione non ha fatto salve le garanzie cui hanno diritto i funzionari in caso di soppressione definitiva d'impiego, previa dispensa dall'impiego a norma dell'art. 50 dello Statuto, ed essa sarà quindi tenuta a riprendere in esame il suo caso;
punto 36
la decisione impugnata va quindi annullata nella parte in cui dispone che non si deve assegnare il ricorrente ad un posto corrispondente al suo grado, nella sua categoria;
punto 37
spetterà alla Commissione adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente sentenza, dando in particolare al ricorrente, prima di decidere se lo si debba o no riassegnare ad un altro posto, l'occasione di far adeguatamente valere i propri interessi in proposito.

SENTENZA › In diritto › c) Quanto alla decisione della Commissione di non assegnare il ricorrente ad un altro posto › Sulle spese

punto 38
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese;

Dispositivo

la convenuta è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese. Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1o È annullata la decisione 21 luglio 1976, relativa all'applicazione dell'art. 50 dello Statuto, nella parte in cui dispone che il ricorrente non sarà assegnato ad un altro posto corrispondente al suo grado, nella sua categoria. 2o La Commissione è condannata alle spese del giudizio.

Firme

Bosco Mertens de Wilmars O'Keeffe Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'11 maggio 1978. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente della Prima Sezione G. Bosco

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