Sez. L, Sentenza n. 3739 del 01/06/1983 (Rv. 428653 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - STRAORDINARIO DI TURNO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - STRAORDINARIO DI TURNO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
In tema di trattamento di quiescenza in favore degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, la retribuzione pensionabile, dopo l'entrata in vigore della legge 29 ottobre 1971 n. 889 ed a norma del combinato disposto degli artt. 5 e 17 della legge medesima, non comprende il compenso per il lavoro prestato oltre il normale orario previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali, mentre la circostanza che tale lavoro venga effettuato con regolare continuità ed in base a turni obbligatori può spiegare Rilevanza, al fine dell'inclusione del compenso stesso in detta base pensionabile, solo in presenza di contratti collettivi aziendali che lo considerino compreso nel normale orario di lavoro, in deroga ai contratti nazionali. (Conf 6286/81, mass n 417086; (Conf 6254/81, mass n 417066).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)