Sez. L, Sentenza n. 1654 del 09/03/1984 (Rv. 433723 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI DOPO LA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - COMPUTO - COMPENSO PER IL LAVORO PRESTATO OLTRE IL NORMALE ORARIO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI - ESCLUSIONE - PRESTAZIONE DI DETTO LAVORO CON CONTINUITÀ ED IN BASE A TURNI OBBLIGATORI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI DOPO LA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - COMPUTO - COMPENSO PER IL LAVORO PRESTATO OLTRE IL NORMALE ORARIO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI - ESCLUSIONE - PRESTAZIONE DI DETTO LAVORO CON CONTINUITÀ ED IN BASE A TURNI OBBLIGATORI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
La definizione del lavoro straordinario (e quindi del relativo compenso) offerta dall'art. 5 della legge 29 ottobre 1971 n. 889 (norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), e basata sul criterio della delimitazione del lavoro normale eseguita dalla contrattazione collettiva, vale nell'ambito della legge ed è in particolare adottata dall'art. 17 della medesima. Ne consegue che, per i rapporti di lavoro cessati dopo l'entrata in vigore di tale legge, la retribuzione pensionabile non comprende il compenso per il lavoro prestato oltre il normale orario previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali, anche se inerente a prestazioni ordinarie e continuative rispondenti ad esigenze normali del servizio e predeterminato in una percentuale fissa della retribuzione, mentre la circostanza che tale lavoro venga effettuato con continuità ed in base a turni obbligatori, può spiegare rilievo, al fine dell'inclusione del compenso stesso nella base pensionabile, solo in presenza di contratti collettivi che lo considerino compreso nel normale orario di lavoro in deroga ai contratti nazionali. (Conf 5040/83, mass n 429908; (Conf 4685/83, mass n 429577; (Conf 4316/83, mass n 429214; (Conf 3739/83, mass n 428653; (Conf 3140/83, mass n 428047).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)