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Sez. 3 - , Sentenza n. 51820 del 28/09/2018 Ud. (dep. 16/11/2018) Rv. 274096 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - divieto di "reformatio in peius" | Omissione della confisca ex art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001 - Appello del solo imputato - Possibilità di disporre il provvedimento - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274096-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - divieto di "reformatio in peius"

In tema di impugnazioni, il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati di cui all'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non ordinata o esclusa dal giudice di primo grado, ostandovi divieto di reformatio in peius. (In motivazione la Corte ha precisato che all'omissione del provvedimento può ovviarsi in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)