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Sez. 3 - , Sentenza n. 7587 del 13/11/2019 Ud. (dep. 26/02/2020) Rv. 278598 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Cognizione del giudice d'appello - Divieto di "reformatio in peius" - Omissione della confisca ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Appello del solo imputato - Possibilità di disporre il provvedimento - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278598-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

In tema di impugnazioni, il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca ex art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius. (In motivazione, la Corte ha precisato che all'omissione del provvedimento può porsi rimedio in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)