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Sez. 3, Sentenza n. 39963 del 11/11/2025 Ud. (dep. 11/12/2025) Rv. 288941-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Omissione statuizione di confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 - Appello proposto dal solo imputato - Possibilità di disporre la confisca - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288941-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

In tema di giudizio di appello, il giudice, in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero, non può disporre la confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non ordinata dal giudice di primo grado, pur se obbligatoria, ostandovi il divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che alla mancata adozione della statuizione può porsi rimedio in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen.).

Decreto Legisl. 12/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 12/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)