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Sez. 5, Sentenza n. 30869 del 11/04/2003 Cc. (dep. 23/07/2003) Rv. 228323 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - IN GENERE | Nuova fonte di prova - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228323-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - IN GENERE

Ai fini della revoca della sentenza di non luogo a procedere, non può considerarsi nuova fonte di prova quella della cui esistenza, pur mancando gli atti relativi nel fascicolo del procedimento definito con la sentenza, il giudice risulti essere stato informato al momento della decisione. (Fattispecie nella quale la revoca era stata richiesta in base ad una consulenza contabile di fatto nota al giudice e addirittura già valutata, perché accessibile quale atto del procedimento da cui era stato separato quello definito con la sentenza di non luogo a procedere).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 434

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)