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Sez. U, Sentenza n. 8 del 23/02/2000 Cc. (dep. 09/03/2000) Rv. 215412 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - IN GENERE | Elementi utilizzabili ai fini della revoca e dell'applicazione di una misura cautelare nei confronti dell'imputato prosciolto - Indicazione.
Stato
decisa il 2000-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215412-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - IN GENERE

I nuovi elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero successivamente alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere possono essere utilizzati ai fini della revoca della sentenza e della successiva applicazione di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato prosciolto, a condizione che essi siano stati acquisiti "aliunde" nel corso di indagini estranee al procedimento già definito o siano provenienti da altri procedimenti, ovvero reperiti in modo casuale o spontaneamente offerti, e comunque non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica ed all'approfondimento degli elementi emersi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 434, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 435, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 435, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 436 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 436 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)