Sez. 6, Sentenza n. 31970 del 02/07/2013 Cc. (dep. 23/07/2013) Rv. 255980 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - IN GENERE | Elementi utilizzabili ai fini della revoca - Elementi nuovi - Requisiti - Fattispecie.
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - IN GENERE
I nuovi elementi di prova che consentono di disporre la revoca della sentenza di non luogo a procedere debbono essere contrassegnati dal requisito della "casualità" rispetto alle precedenti acquisizioni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso tale requisito in quanto gli elementi su cui fondava la domanda di revoca della sentenza provenivano da indagini coordinate con quelle già valutate nella sentenza di non luogo a procedere, svolte dagli stessi organi investigativi ed acquisite dal P.M. in epoca precedente alla richiesta di rinvio a giudizio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 435
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)